Art. 15.
(Libera circolazione dei prodotti biologici).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non può, per motivi

 

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concernenti il metodo di produzione, l'etichettatura o l'indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni della presente legge.